14 Febbraio 2022
AVVISO
Con provvedimento in data 11 febbraio 2022, il Comitato Esecutivo della Banca ha
deliberato l’adesione alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 17 gennaio 2022 n. 846 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di
Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d’Orba, di
Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di
Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di
Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d’Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in
Provincia di Alessandria.
É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla
gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei
medesimi edifici, il diritto di richiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell’emergenza stabilita al 22
dicembre 2022, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che
potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- i) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze
originarie;
- ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione
del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di
sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire
dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento,
con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità)
per una durata massima di 24 mesi.
Le operazioni di sospensione non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o
spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti
nell’operazione creditizia.
Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.